SELEZIONE PER INCARICO A TERMINE DI ASSISTENTE SOCIALE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONALE ( 12 ORE SETTIMANALI )

Descrizione:

Approvazione Avviso per il conferimento incarico professionale di Assistente Sociale per il perfezionamento dei procedimenti di Segreteria Sociale: ADI, SFL e Casistica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

DATO ATTO:

– che l’art. 51 della  legge n° 142/90 recepito dalla Regione Siciliana con l’art.1, comma 1, lettera h) della legge regionale n°48/91, così come modificato dall’art.6  della legge n° 127/97 e ss.mm.ii., recepito dalla Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3, della legge 07/09/98, n° 23, disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

che il Sindaco con Determina Sindacale n. 11 del 18/07/2023 ha conferito l’incarico di Responsabile del Settore I – Settore Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali, Finanziario e Personale – al sottoscritto Rag. Calogero Zuccarello, attribuendo, pertanto, le funzioni di cui all’art 51, comma 3, legge 8 giugno 1990 n° 142 e ss.mm.ii.;

che il sottoscritto nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

che il sottoscritto nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 

PREMESSO:

che questo Comune non dispone, in questo momento della figura professionale dell’Assistente Sociale in possesso delle competenze richieste atte a garantire in modo adeguato alla collettività le attività proprie della segreteria sociale e svolte dai nostri servizi sociali, per congedo della dipendente titolare, ai sensi all’art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;

che con nota prot. n.840 del 12/02/2025 questo Comune, nelle more di un potenziamento distrettuale della figura dell’assistente sociale, chiedeva, per un breve periodo di tempo, l’utilizzo dell’assistente sociale dott.ssa Fanara, dipendente a tempo parziale e indeterminato, del Comune di Santa Elisabetta, limitatamente alla gestione dei monitoraggi della misura di sostegno al reddito “ADI” sulla piattaforma GEPI;

– che con nota prot. n. 921 del 13/02/2025 il Comune di Santa Elisabetta concedeva l’autorizzazione all’utilizzo di detta figura professionale, limitatamente ai casi in scadenza;

– che successivamente l’arch. Raimondo Taibi in qualità di Responsabile del DSS AOD2- Comune Capofila Santa Elisabetta, con nota acquisita al protocollo  di questo Ente al n. 414 del 24/06/2025, comunicava la revoca dell’utilizzo della figura professionale dell’assistente sociale a far data dal 30/06/2025 con l’onere da parte del Comune di Sant’Angelo Muxaro a darne tempestiva comunicazione all’ATS di Agrigento, al fine di revocare l’accreditamento in Piattaforma GEPI della figura professionale, in qualità di Case Manager e Responsabile Registrazione incontri per questo Comune;

– che tra gli incarichi già affidati all’Assistente Sociale era compreso anche il ruolo di “Case Manager” per inserimento e gestione dei casi di Reddito di Cittadinanza del cittadini di Sant’Angelo Muxaro sulla piattaforma GEPI nonché il loro monitoraggio e rendicontazione;

– che, oltre ai compiti evidenziati nei punti che precedono, è indispensabile per ogni Ente assolvere a tutte le ulteriori necessità rappresentati dalla Segreteria Sociale, peraltro aventi immediato impatto sulla collettività locale e che possono essere svolte solo da chi ha adeguata professionalità per garantire la perfetta conciliazione tra rispetto della normativa statale e regionale e la necessità di quanti si rivolgono ai servizi sociali di questo Ente;

che questo Comune in questo momento non dispone, nel proprio organico, della figura professionale dell’Assistente Sociale in possesso delle competenze richieste atte a garantire in modo adeguato alla collettività le attività proprie della segreteria sociale e svolte dai nostri servizi sociali;

CONSIDERATO che necessita, al fine di ottemperare agli adempimenti amministrativi e socio-assistenziali legati ad ADI e SFL conferire incarico libero professionale ad una Assistente Sociale;

RISCONTRATO che l’art. 6 bis del D.L. n. 9/93, come convertito nella Legge 18/12/1993, n. 67, per i servizi socio-assistenziali consente la stipula di contratti d’opera professionali (ai sensi dell’art. 2229 e segg. del codice civile) chiarendo che in tale ambito professionale i Comuni non sono soggetti, relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla Legge in materia di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione;

VISTO il comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 6, art. 7, del D. Lgs. 25/2017 che recita: “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi…“;

VISTO, altresì, il parere dell’ANAC n. 147 del 27/02/2019, in merito alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio sociale professionale, che ha precisato che l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente;

TENUTO CONTO che la Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dispone che gli Enti Locali agiscono in sinergia con i soggetti del terzo settore con l’intento di erogare, nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;

RAVVISATO che, in considerazione delle specifiche molteplici attività, funzioni e servizi svolti nel campo dei servizi sociali, è imprescindibile avvalersi dell’assistente sociale;

PRESO ATTO che ricorre la necessità di assicurare servizi infungibili ed essenziali a tutela del diritto dei cittadini, che versano in stato di bisogno, di vedersi garantite prestazioni sociali previste da ineludibili disposizioni di legge e che, se non assicurate, andrebbero a ledere diritti costituzionalmente garantiti e quindi esporrebbero l’Ente e rilevanti responsabilità;

ATTESO che tra il personale in servizio presso questo Ente non è rinvenibile la figura dell’Assistente Sociale e che, quindi, si rende necessario ricorrere ad una professionalità esterna che contribuisca ad assicurare la erogazione dei servizi socio-assistenziali e delle prestazioni sociali ai cittadini attraverso l’attività professionale specialistica dell’Assistente Sociale;

CONSIDERATO che l’attività di competenza dell’Assistente Sociale, per la relativa peculiarità e specificità, non è realizzabile da personale interno, non traducendosi in ordinaria attività amministrativa, per cui occorre conferire un apposito incarico ad un/una professionista esterno, in possesso dei requisiti e dell’esperienza necessaria per l’espletamento di tale compito;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 47 in data 03/07/2025 , assegnava le risorse aggiuntive del fondo di solidarietà ammontanti a € 5.000,00  al Responsabile del Settore I – Settore Amministrativo, Servizi Socio Assistenziali, Finanziario e Personale – affinché procedesse all’adozione dei provvedimenti necessari alla programmazione degli interventi/servizi necessari per potenziare e migliorare i Servizi Sociali e incrementare il numero di utenti serviti per l’anno 2025, attraverso l’individuazione di n. 1 (uno) Assistente Sociale  a cui conferire un incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo, di natura occasionale ai sensi dell’art. 2222 ss. Cod. Civ., senza vincolo di subordinazione – da svolgersi nel rispetto di quanto concordato con il Responsabile del settore competente e tenuto conto delle esigenze dell’Ente, per un impegno professionale di 12 (dodici) ore settimanali e fino al 31/12/2025, con decorrenza dalla stipula della convenzione;

RAVVISATA la necessità di individuare la figura di  n. 1 (uno) Assistente Sociale a cui conferire un incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo, di natura occasionale ai sensi dell’art. 2222 ss. Cod. Civ., senza vincolo di subordinazione – da svolgersi nel rispetto di quanto concordato con il Responsabile del settore competente e tenuto conto delle esigenze dell’Ente, per un impegno professionale di 12 (dodici) ore settimanali e fino al 31/12/2025, con decorrenza dalla stipula della convenzione;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 328/2000;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per tutto quanto sopra premesso e specificato,

  

DETERMINA

 

DARE ATTO delle premesse che fanno parte motivata, integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Assistente Sociale, con contratto a termine, in regime di lavoro autonomo/libero professionale di natura occasionale ai sensi dell’art. 2222 ss. Cod. Civ., senza vincolo di subordinazione – da svolgersi nel rispetto di quanto concordato con il Responsabile del settore competente e tenuto conto delle esigenze dell’Ente, per un impegno professionale di 12 (dodici) ore settimanali e fino al 31/12/2025, con decorrenza dalla stipula della convenzione in uno al modello di domanda e allo schema di disciplinare d’incarico;

DI PUBBLICARE il predetto avviso all’albo pretorio on line e di inviarlo per pubblicazione e pubblicità agli enti/ordini professionali del territorio;

DI IMPEGNARE la spesa necessaria al suddetto incarico, quantificata in €. 5.000,00 per il periodo luglio/dicembre 2025 al cap. 5465 del Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente” dell’Ente;

 

Area geografica: Sicilia

Valutazione: Per titoli

Stato: Chiuso

Data apertura candidature: 04 Luglio 2025 13:47

Data chiusura candidature: 14 Luglio 2025 13:42

Numero di posti: 1

Ente di riferimento: Comune di Sant’Angelo Muxaro